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 L’Italia che reagisce alla crisi economica propone qualità ed efficienza a partire dall’enorme patrimonio culturale e materiale a sua disposizione.

Una nuova Italia che recupera, lavora e trasforma ha la necessità di utilizzare le migliori risorse professionali del Paese. Questo spazio serve a diffondere le nostre iniziative migliori che sviluppiamo ogni giorno con passione, dedizione e perseveranza.

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La certificazione sulla sostenibilità energetico ambientale dei nuovi insediamenti edilizi è un tema che ha visto negli ultimi anni uno sviluppo interessante di attività, nel solco delle procedure migliori per l’adozione di validi sistemi di qualità.

Oggi è un tema particolarmente caldo, in quanto la crisi del mercato immobiliare pone gli operatori di fronte alla scelta di operare solo sul lato dei costi di produzione, oppure di integrare questa attenzione gestionale con sistemi di ottimizzazione degli investimenti attenti nel valorizzare aspetti energetico ambientali utili anche a diventare potenti strumenti di vendita.

E’ infatti noto che l’attenzione del potenziale cliente è sempre più orientata alla classificazione energetica degli edifici e che però tale questione deve trovare ancora un suo corretto equilibrio nel dimensionamento dell’offerta in rapporto alle disponibilità del cliente a spendere in efficienza. Vi sono poi altri aspetti qualitativi del prodotto immobiliare, sui quali l’attenzione del cliente può orientarsi, questioni che diventano anche per l’operatore un’opportunità di ottimizzazione dei costi, secondo la logica che la qualità del processo determina anche dei vantaggi dal punto di vista gestionale e dunque vantaggi economico finanziari.

Appalti Pubblici

Appalti: requisiti di partecipazione – misure gestione ambientale

Sul possesso dei requisiti di cui alla certificazione ISO 14001 ai fini della partecipazione ad una gara per la fornitura di prodotti

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6466 del 7 dicembre 2011, ha accolto il ricorso proposto da una società, per la riforma della sentenza n. 929/2011 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto-Venezia, sez. I.
Il primo giudice veniva chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità dell’esclusione da una gara d’appalto per fornitura di prodotti in relazione ai quali, la stazione appaltante, richiedeva il possesso della certificazione ISO 14001.

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Appalti Pubblici

Il bando di gara è sempre più vincolante per la commissione di gara: Consiglio di Stato – Sentenza 14 dicembre 2011, n. 6546

Al riguardo, la giurisprudenza della Sezione ha già evidenziato la  presentazione delle offerte va effettuata in scrupolosa osservanza del  bando e della lettera d’invito e la stazione appaltante non può  legittimamente disattendere le predette prescrizioni, non avendo alcuna  discrezionalità al riguardo; pertanto qualora il bando commini  espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate  violazioni, la p.a. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, senza alcuna possibilità di valutare la rilevanza  dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della  procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex  specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione si è autovincolata al  momento dell’adozione del bando (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 aprile  2005, n. 1519).

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Appalti Pubblici

La certificazione della sostenibilità energetico ambientale delle operazioni immobiliari (ITACA, LEED)

La certificazione sulla sostenibilità energetico ambientale dei nuovi insediamenti edilizi è un tema che ha visto negli ultimi anni uno sviluppo interessante di attività, nel solco delle procedure migliori per l’adozione di validi sistemi di qualità.

Oggi è un tema particolarmente caldo, in quanto la crisi del mercato immobiliare pone gli operatori di fronte alla scelta di operare solo sul lato dei costi di produzione, oppure di integrare questa attenzione gestionale con sistemi di ottimizzazione degli investimenti attenti nel valorizzare aspetti energetico ambientali utili anche a diventare potenti strumenti di vendita.

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Appalti Pubblici

Esco come società di scopo con socio pubblico di minoranza: i rischi

Il business dell’energia a volte prende la mano agli amministratori pubblici, amministratori che immaginano di poter svolgere attività imprenditoriali con forse eccessiva leggerezza. Nel caso delle Esco la tentazione è doppia, perchè l’amministratore potrebbe pensare di fare impresa “in conto energia”, sottovalutando la questione dell’equity e dunque del fabbisogno iniziale di adeguati capitali.

Vi sono diversi aspetti che un’amministrazione deve verificare prima di avviare l’avventura:

  • le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del socio privato;
  • la questione del “controllo analogo” della newco per l’affidamento ad essa  delle opere con la procedura  “in house”;
  • la nomina degli amministratori evitando il rischioso conflitto di interessi.

Vorremmo ricordare con questo intervento un caso scuola accaduto in Toscana e finito alla Corte dei Conti. E’ il caso dell’Azienda Sanitaria di Empoli che ha creato una società denominata Esco Solar in partnership con un privato: errori di progettazione, conflitto di interessi del Direttore Generale ASL e contemporaneamente amministratore di Esco Solar, spese convegnistiche esorbitanti ecc. hanno portato a sentenze pesanti che hanno messo in difficoltà un progetto che probabilmente avrebbe visto prudentemente meglio l’amministrazione pubblica non entrare in società ma eseguire una normale gara d’appalto in concessione di opere e servizi, nella pienezza delle garanzie previste da questa procedura.

Attualità

Società di gestione energetica controllate dagli Enti Locali: attenzione al consolidamento delle spese di personale

Corte dei Conti – 29 dicembre 2011 – Delibera n. 14/2011/AUT/QMIG – Sezione delle Autonomie

E’ stata pubblicata la delibera concernente l’interpretazione delle norme che stabiliscono limiti alle assunzioni di personale degli enti locali con particolare riferimento alla qualità della partecipazione societaria da considerare ai fini del computo della spesa di personale complessiva, dell’ente e delle sue partecipate, ai valori da considerare, assoluti o rapportati alla percentuale di partecipazione e implicitamente alla modalità di calcolo, alle spese da considerare, se solo quelle di personale o anche quelle correnti in toto, approvata in data 28 dicembre 2011.

La delibera può riguardare dunque anche le Esco pubbliche che, soprattutto a livello provinciale, sono state avviate per ragioni più politiche che per necessità effettiva, e che nell’ottica di liberalizzare e privatizzare i servizi, dovranno in qualche modo essere rivisitate. Il consolidamento delle spese del personale a livello di ente proprietario può dunque scontrarsi con i limiti imposti su quel capitolo di bilancio.

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