Sul possesso dei requisiti di cui alla certificazione ISO 14001 ai fini della partecipazione ad una gara per la fornitura di prodotti
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6466 del 7 dicembre 2011, ha accolto il ricorso proposto da una società, per la riforma della sentenza n. 929/2011 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto-Venezia, sez. I.
Il primo giudice veniva chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità dell’esclusione da una gara d’appalto per fornitura di prodotti in relazione ai quali, la stazione appaltante, richiedeva il possesso della certificazione ISO 14001.
Il Consiglio di Stato ha rilevato come la normativa sulla certificazione ISO 14001 attenga esclusivamente ai processi produttivi relativi alla realizzazione del prodotto (per la fornitura del quale veniva bandita la gara): con diretta incidenza, quindi, solo sugli impatti ambientali delle attività svolte dai fabbricanti e non anche degli utilizzatori. Pertanto, ha osservato il Collegio, si sarebbe trattato di certificazioni non attinenti al prodotto ma alle tecniche e modalità di realizzazione dello stesso, inidonee in quanto tali a costituire elemento di discriminazione tra i concorrenti, anche alla luce della previsione di cui all’art. 44 del codice dei contratti il quale, con riferimento alla possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere l’indicazione delle misure di gestione ambientale, stabilisce che le stesse vanno circoscritte a quelle “che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto”.
Il Consiglio di Stato ha, pertanto, concluso per il difetto di congruità e appropriatezza della clausola del bando di gara, la quale, specie in assenza di giustificazioni in ordine alle ragioni della limitazione relativa, avrebbe violato le regole di massima partecipazione alla gara pubblica.
Per la lettura integrale si rinvia lla fonte della presente notizia: http://www.legislazioneappaltipubblici.it/pub/news_read.php?read=378

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