Appalti Pubblici

Il bando di gara è sempre più vincolante per la commissione di gara: Consiglio di Stato – Sentenza 14 dicembre 2011, n. 6546

Al riguardo, la giurisprudenza della Sezione ha già evidenziato la  presentazione delle offerte va effettuata in scrupolosa osservanza del  bando e della lettera d’invito e la stazione appaltante non può  legittimamente disattendere le predette prescrizioni, non avendo alcuna  discrezionalità al riguardo; pertanto qualora il bando commini  espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate  violazioni, la p.a. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, senza alcuna possibilità di valutare la rilevanza  dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della  procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex  specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione si è autovincolata al  momento dell’adozione del bando (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 aprile  2005, n. 1519).

Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza 14 dicembre 2011, n. 6546

N. 06546/2011REG.PROV.COLL.

N. 10337/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10337 del 2009, proposto da: Traiano Srl con Socio Unico in proprio e come Mandante Ati, Iter Gestione  Appalti Capogruppo Mandataria Ati, Ati F. & Girardi, Ati C. Coppola  Costruzioni, rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Cancrini,  Giampiero Manzo e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo  Studio Cancrini-Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli 13;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarallo e Anna  Pulcini, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Marco Grez in Roma,  corso Vittorio Emanuele II, 18;

nei confronti di

Pa Co – Pacifico Costruzioni S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv.  Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via  Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VIII n. 07697/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, sede di  NAPOLI, SEZIONE VIII, n. 07697/2009, resa tra le parti, concernente  PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (MCP).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli e di Pa Co – Pacifico Costruzioni S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Paolo  Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati De Portu, per  delega dell’Avv. Cancrini, Tarallo e Clarizia;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII,  con la sentenza n. 7697 del 19 novembre 2009, ha respinto il ricorso  proposto dall’odierno appellante per l’annullamento della determina  dirigenziale n. 15 del 15 dicembre 2008 con cui il Comune di Napoli  aveva disposto in favore della PA.CO. Costruzioni s.p.a.  l’aggiudicazione dei lavori di aggiornamento e completamento della  progettazione preliminare posta a base di gara, della progettazione  esecutiva e della conseguente realizzazione delle opere pubbliche  congiuntamente all’acquisizione di beni immobili e del relativo  sfruttamento economico, per la realizzazione delle opere private  previste nel Sub-Ambito 4 di attuazione del Programma di Recupero Urbano (cd. P.R.U.) di Soccavo Rione Traiano.

Il TAR fondava la sua  decisione in accoglimento del ricorso incidentale presentata  dall’odierna appellata PA.CO. Costruzioni s.p.a., rilevando che  l’appalto in questione riguarda sia la progettazione che l’esecuzione di opere pubbliche e, in particolare, nell’ambito della prima, l’oggetto  consiste nell’aggiornamento e completamento della progettazione posta a  base di gara dall’Amministrazione Comunale, oltre che della  progettazione esecutiva.

Il TAR, quindi, osservava che, tra la  documentazione posta a base di gara, rispetto alla quale le partecipanti avrebbero dovuto presentare proposte di aggiornamento e completamento,  figuravano (oltre al progetto preliminare approvato dal Consiglio  Comunale di Napoli con delibera n. 47 del 9 marzo 2001 e dalla Giunta  Municipale con delibera n. 1128 del 24 febbraio 2006) anche i documenti  indicati dall’art. 2 b della lettera di invito (elenco elaborati,  elaborati di analisi ed elaborati di progetto). In particolare, tra gli  elaborati di progetto erano ricompresi il disciplinare tecnico delle  opere di urbanizzazione primaria e del verde (P.9), il disciplinare  tecnico campi sportivi, opere a verde, parchi e attrezzature ludiche  (P.10) e il disciplinare tecnico parcheggio pubblico interrato, asilo  nido e scuola materna (P.11).

In altri termini, secondo il TAR,  l’Amministrazione aveva posto a base di gara taluni documenti, tra cui i citati elaborati P.9, P.10 e P.11, che costituivano il punto di  partenza per l’elaborazione delle proposte progettuali delle imprese  concorrenti.

Dalla documentazione versata agli atti di causa,  rilevava invece il TAR, emergeva che, nel corso della seduta di gara del 2 aprile 2008, la commissione notava che l’A.T.I. condotta da Iter  Gestione Appalti non aveva prodotto nella documentazione inserita nel  plico, malgrado esplicita indicazione degli stessi nell’indice degli  atti, i menzionati elaborati P.9, P.10 e P.11; nella seduta di gara del  23 giugno 2008, la commissione di gara formulava un giudizio di “non  essenzialità degli elaborati mancanti”, ritenendo che il progetto  presentato dal raggruppamento Iter contenesse in ogni caso gli elementi  richiesti dalla lex specialis di gara (verbale n. 11 del 23 giugno 2008) e, nella seduta del 30 giugno 2008, la commissione scioglieva  definitivamente la riserva ed ammetteva definitivamente l’A.T.I. Iter al prosieguo delle operazioni di gara (verbale n. 12 del 30 giugno 2008).

Riteneva il TAR che, dall’esame della lex specialis, emergeva chiaramente che la presentazione della documentazione progettuale di aggiornamento e  completamento dei menzionati elaborati P.9, P.10, P.11 era prescritta a  pena di esclusione dalla procedura, nel senso che l’obbligatorietà  sanzionabile con l’esclusione si riferiva ai predetti elaborati  progettuali specificamente richiesti dalla lex specialis; pertanto,  l’A.T.I. Iter avrebbe dovuto necessariamente essere esclusa dalla  procedura medesima.

L’appellante, nel sostenere la sentenza  merita riforma, ha contestato l’accoglimento del ricorso incidentale e  ha ribadito i motivi di ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato e la controinteressata chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

In primo luogo, il Collegio osserva che la mancanza degli atti progettuali citati in narrativa, ovvero il disciplinare tecnico delle opere di  urbanizzazione primaria e del verde (P.9), il disciplinare tecnico campi sportivi, opere a verde, parchi e attrezzature ludiche (P.10) e il  disciplinare tecnico parcheggio pubblico interrato, asilo nido e scuola  materna (P.11), non costituisce mera violazione di lex specialis sotto  il profilo formale, avendo un indubbio valore sostanziale, poiché tali  atti progettuali contengono le indicazioni delle principali componenti  architettoniche delle opere realizzande, indispensabili per la  progettazione esecutiva.

Peraltro, la Commissione doveva  attribuire un punteggio tecnico proprio a tali elaborati che, dunque,  dovevano necessariamente essere presenti.

Infatti, nella lettera  di invito (art. 8, pag. 25) era specificato che dette proposte  progettuali “devono essere costituite ed articolate come di seguito  elencato” e, nel relativo elenco (lett. a2), opere pubbliche), viene  espressamente richiesto l’aggiornamento e completamento (…) della  progettazione di cui all’elenco elaborati allegato”, con particolare  riguardo agli elaborati P.9, P.10 e P.11 (art. 8, pag. 26).

In  specifico, la lettera di invito (art. 9, “modalità di presentazione  delle proposte progettuali”, pagine 28 e 29) prescriveva espressamente  che la busta contenente l’offerta delle partecipanti dovesse contenere “a pena di esclusione” n. 4 plichi (lett. f) tra i quali figurava la  busta ”A”, contenente la documentazione progettuale di cui punto 8,  lett. a) della medesima lettera di invito.

Inoltre, nell’ambito  della documentazione progettuale prevista dal menzionato art. 8, lett.  a2), si prevede in dettaglio la necessaria presentazione da parte delle  imprese partecipanti di una proposta di aggiornamento e completamento “con approfondimenti architettonici, compositivi, strutturali ed  impiantistici” della progettazione di cui all’elenco elaborati allegati, con riguardo agli elaborati P.9, P.10 e P.11.

Appare evidente,  come già emerso in modo sintetico nell’ambito del giudizio cautelare  d’appello, che, secondo le citate disposizioni di gara, la presentazione di tale proposta progettuale (da inserire nella busta A del plico  contenente l’offerta) riferita agli elaborati P.9, P.10 e P.11 era  richiesta a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Peraltro, a pagina 30 della lettera di invito, era specificamente contemplata  l’esclusione in caso di “inosservanza di una delle modalità o la mancata presentazione di una delle dichiarazioni e/o documenti richiesti dal  presente disciplinare”.

A conferma di tale conclusione, l’art. 7c (pag. 20 della lettera di invito), prescriveva chiaramente che la  commissione deve procedere all’apertura dei plichi contenenti i progetti preliminari, verificando e contrassegnando tutti i documenti e gli  elaborati presentati, provvedendo successivamente all’esclusione delle  offerte difformi, per contenuto, da quanto previsto dalla presente  lettera di invito.

Tali progetti configurano, all’evidenza,  documenti necessari, prescritti chiaramente, come detto, a pena di  esclusione, per poter ritenere ammissibile l’offerta dell’impresa.

Al riguardo, la giurisprudenza della Sezione ha già evidenziato la  presentazione delle offerte va effettuata in scrupolosa osservanza del  bando e della lettera d’invito e la stazione appaltante non può  legittimamente disattendere le predette prescrizioni, non avendo alcuna  discrezionalità al riguardo; pertanto qualora il bando commini  espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate  violazioni, la p.a. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, senza alcuna possibilità di valutare la rilevanza  dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della  procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex  specialis, alla cui osservanza l’Amministrazione si è autovincolata al  momento dell’adozione del bando (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 aprile  2005, n. 1519).

In linea generale, il Collegio osserva che,  secondo la maggioritaria impostazione, la stazione appaltante è tenuta  ad applicare le clausole inserite nella lex specialis in modo rigoroso e incondizionato.

Tali clausole relative ai requisiti di  partecipazione o alle cause di esclusione sono, infatti, ritenute  connesse ad esigenze di certezza e celerità, oltre che a garanzie di  imparzialità dell’azione amministrativa e di par condicio tra i  concorrenti.

Tale rigore interpretativo, e conseguentemente  applicativo, è stato avallato dalla giurisprudenza anche con riferimento alle clausole relative alla partecipazione alla gara, la cui osservanza è prevista a pena di esclusione( cfr. anche Consiglio di Stato, Sez.  VI, 19 febbraio 2008, n. 567,).

Pertanto, la Commissione  giudicatrice non può in alcun modo discostarsi in sede applicativa dalla disposizione del bando che prevedeva espressamente l’esclusione dalla  gara dell’impresa partecipante per mancanza di documenti  specificatamente indicati.

E’ pur vero che non mancano, al  contrario, quantomeno nel sistema normativo antecedente alla riforma  attuata al riguardo dal cd. “Decreto Sviluppo” (D.L. 70 del 2011), non  applicabile nella specie ratione temporis, pronunce che mettono in  risalto come clausole particolarmente rigorose debbano essere vagliate  in relazione alla fattispecie e siano inapplicabili, qualora risultino  irragionevoli, irrazionali e sproporzionate.

Tuttavia, anche a  voler condividere tale orientamento interpretativo più blando, è  evidente che, nel caso di specie, l’assenza dei predetti documenti ha un indubbio significato di sostanza, che oltrepassa il mero rispetto delle forme procedimentali di partecipazione consacrate nella lex specialis,  atteso che esse sono costituenti componenti dell’offerta, oggetto di  valutazione della commissione e si traducono in termini di attribuzione  dei punteggi.

Tale rilievo rende ancora più evidente il  pericoloso arbitrio che ha connotato l’operato della Commissione di  gara, che ha preso atto della non corrispondenza degli atti presentati a quanto richiesto dai diversi atti di gara e ha, tuttavia, al dichiarato fine di garantire la massima partecipazione alla gara, deciso di  procedere ad un vaglio tecnico/sostanziale, sul grado di menomazione  riscontrabile nella complessiva proposta progettuale, per effetto  dell’avanzamento progettuale non realizzato e della connessa mancata  presentazione degli elaborati contrassegnati con P.9, P.10 e P.11”, concludendo, nella seduta di gara del 23 giugno 2008, con un giudizio di“non essenzialità degli elaborati mancanti”, ritenendo che il progetto  presentato dal raggruppamento Iter contenesse in ogni caso gli elementi  richiesti dalla lex specialis di gara (cfr. verbale n. 11 del 23 giugno  2008).

In questo modo, la Commissione di gara ha finito con  l’apprezzare l’ammissibilità di una documentazione inequivocabilmente  mancante, pur in presenza di una clausola chiara della lex specialis, su cui avrebbe poi dovuto pronunciarsi attribuendo il relativo punteggio,  così ledendo la par condicio dei concorrenti, con un’operazione non  trasparente, difficilmente sindacabile, che opportunamente la lex  specialis aveva risolto a monte con le clausole sopra indicate.

Alla luce di quanto esposto, la sentenza del TAR deve essere confermata,  attesa l’infondatezza dell’appello per quanto riguarda il dirimente e  assorbente profilo del ricorso incidentale accolto dal TAR in primo  grado.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),  definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle  spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro  5000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte appellata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/12/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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