Corte dei Conti – 29 dicembre 2011 – Delibera n. 14/2011/AUT/QMIG – Sezione delle Autonomie
E’ stata pubblicata la delibera concernente l’interpretazione delle norme che stabiliscono limiti alle assunzioni di personale degli enti locali con particolare riferimento alla qualità della partecipazione societaria da considerare ai fini del computo della spesa di personale complessiva, dell’ente e delle sue partecipate, ai valori da considerare, assoluti o rapportati alla percentuale di partecipazione e implicitamente alla modalità di calcolo, alle spese da considerare, se solo quelle di personale o anche quelle correnti in toto, approvata in data 28 dicembre 2011.
La delibera può riguardare dunque anche le Esco pubbliche che, soprattutto a livello provinciale, sono state avviate per ragioni più politiche che per necessità effettiva, e che nell’ottica di liberalizzare e privatizzare i servizi, dovranno in qualche modo essere rivisitate. Il consolidamento delle spese del personale a livello di ente proprietario può dunque scontrarsi con i limiti imposti su quel capitolo di bilancio.
Leggiamo ulteriori dettagli sul Sole 24h:
L’ambito soggettivo definito dalla Corte dei conti per l’applicazione dell’articolo 76, comma 7, del Dl 78/2010 può consentire un disegno più ragionato della governance dell’ente locale, in particolare nella gestione del personale. La norma, per determinare l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, prevede il consolidamento della spesa di personale di Comuni e Province con quella delle società «a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».
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