Le aziende municipalizzate, i soci delle quali sono i Comuni del territorio in cui opera la società stessa, possono informalmente promuovere tra le amministrazioni comunali proprietarie un accordo di programma con le finalità di seguito descritte, includendo nell’accordo anche altri soggetti pubblici, come ad esempio le aziende proprietarie di edilizia residenziale pubblica. Dal punto di vista formale, invece, questa iniziativa potrà essere assunta da un Sindaco, dal Presidente della Provincia, o dalla Regione.
Gli obiettivi principali potrebbero essere:
1) Promuovere e realizzare interventi di riqualificazione energetica su immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica.
2) Promuovere e realizzare reti di teleriscaldamento che si avvalgano anche della cogenerazione.
3) Promuovere e realizzare interventi su fonti rinnovabili di energia
4) Supportare gli enti pubblici nelle politiche energetiche comunali in relazione alla formazione di strumenti di pianificazione urbanistica
Per svolgere queste attività i sottoscrittori dell’accordo di programma delegano alla società consortile il compito di sviluppare i relativi progetti e di operare come stazione appaltante per le operazioni da affidare a terzi soggetti.
Nell’ambito di queste iniziative, Sernet Riqualificazioni, grazie alla propria esperienza anche in ambito pubblico, può operare da struttura tecnico legale di supporto alla formazione dell’accordo di programma e da società di ingegneria di supporto alla società municipalizzata.
Riportiamo di seguito la fonte giuridica di riferimento.
ACCORDO DI PROGRAMMA: art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Articolo 34
Accordi di programma
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu’ tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu’ dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita’, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo puo’ prevedere altresi’ procedimenti di arbitrato, nonche’ interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita’ di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e’ approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e’ pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche’ dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche’ l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu’ regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma e’ promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e’ in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e’ composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
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