Attualità

Produttori di pannelli fotovoltaici – Ultimi mesi per adeguarsi ai requisiti del Decreto Ministeriale 5 Maggio 2011

Il Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

In particolare il Tirolo II – Articolo 11 presenta i requisiti dei soggetti e degli impianti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti, di seguito alcuni stralci tratti dallo stesso articolo.

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;

d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;

e) che rispettano le condizioni stabilite dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 10;

f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata.

Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile (è il soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che richiede l’iscrizione ai registri secondo le modalità specificate dallo stesso decreto) è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:

a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;

b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);

c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all’articolo 14, comma 1, lettera d).

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