Regolamento regione Lombardia 23 novembre 2017 – n. 7 Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica
Il regolamento rappresenta un nuovo strumento operativo con regole chiare e con formule e criteri facilmente applicabili nei numeri, anche se le conseguenze operative per chi deve attuare un progetto di trasformazione in ambito urbanistico sono impegnative e molte volte onerose. Tuttavia, al moltiplicarsi degli eventi calamitosi, appare ragionevole contrapporre delle regole prudenziali al fine di tutelare cose e persone.
Al fine di perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell’impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti, il presente regolamento definisce, in attuazione dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica e, in particolare, disciplina l’applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica agli interventi di cui all’articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, con le specificità di cui all’articolo 3, nonché i criteri e i metodi per la disciplina, nei regolamenti edilizi, delle modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell’articolo 58 bis, comma 4, della l.r. 12/2005.
Lo strumento regolamentare impone lo studio idraulico ed idrologico per ogni progetto di trasformazione, con una certa modularità in funzione delle dimensioni dell’intervento e del rischio idraulico del sito considerato.
Lo studio dovrà considerare eventi piovosi con un tempo di ritorno pari a 50 anni e dovrà valutare tutte le opere necessarie all’attenuazione degli effetti sul corpo idrico superficiale attraverso la laminazione delle portate idrauliche (attenuazione delle punte di piena). Analogamente, lo studio dovrà valutare il tempo di allontanamento del volume di acqua accumulato, in modo da limitare il rischio che possa sovrapporsi un ulteriore evento piovoso. Per questa ragione viene individuata una portata massima di rilascio in fognatura o in un corso d’acqua superficiale, fatto che diventa molte volte indispensabile per soddisfare questo requisito di limitazione temporale della fase critica nell’area di progetto.
Esempio
Di seguito viene considerato, a titolo puramente esemplificativo, un ambito di trasformazione di 1,2 ettari di superficie impermeabile tra parcheggi e superfici coperte.
Il processo di laminazione delle portate avviene generando diversi sistemi di accumulo dell’acqua interrati e calcolando un allagamento momentaneo dell’area a parcheggio, che in questo caso prevede una soglia di accesso alta 10 cm. Lo svuotamento di questo volume avviene in modo controllato, attraverso una pompa calcolata in base alla portata di conferimento in fognatura ammessa dalla norma.
Di seguito il testo del regolamento regionale: