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News formazione per lavoratori, preposti, dirigenti

 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 pubblicato sulla G.U. n. 8 il giorno 11/1/2012

Il giorno 11/1/2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 il testo dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che riporta le modalità attuative della formazione dei lavoratori ai sensi dell’Art. 37, comma 2, del D. Lgs.81/2008.

Di seguito una sintesi dei principali aspetti formativi obbligatori:

 

Destinatari della formazione

Tipologia di formazione

Durata minima

     
Tutti i lavoratori   appartenenti a tutti i settori Generale 4h
Tutti i lavoratori   appartenenti a tutti i settori Specifica 4h – Rischio basso  8h – Rischio medio 16h – Rischio alto
(*)
Preposto Formazione prevista per   tutti i lavoratori + formazione particolare in relazione ai compiti in   materia di Salute e Sicurezza sul lavoro 8h+formazione lavoratori
Dirigenti 4 Moduli:
1-   Giuridico normativo
2-   Gestione ed  organizzazione della sicurezza
3-   Individuazione e valutazione dei   rischi
4-   Comunicazione, formazione e   consultazione dei lavoratori
16h da completarsi   nell’arco di 12 mesi

 (*) in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze
ATECO 2002-2007

Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori costituisce credito formativo permanente.

L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

Nello specifico:

  • Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore.
  • Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
  • Qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

Per tutti i lavoratori, dirigenti e preposti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.

 

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