Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 pubblicato sulla G.U. n. 8 il giorno 11/1/2012
Il giorno 11/1/2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 il testo dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che riporta le modalità attuative della formazione dei lavoratori ai sensi dell’Art. 37, comma 2, del D. Lgs.81/2008.
Di seguito una sintesi dei principali aspetti formativi obbligatori:
Destinatari della formazione |
Tipologia di formazione |
Durata minima |
Tutti i lavoratori appartenenti a tutti i settori | Generale | 4h |
Tutti i lavoratori appartenenti a tutti i settori | Specifica | 4h – Rischio basso 8h – Rischio medio 16h – Rischio alto (*) |
Preposto | Formazione prevista per tutti i lavoratori + formazione particolare in relazione ai compiti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro | 8h+formazione lavoratori |
Dirigenti | 4 Moduli: 1- Giuridico normativo 2- Gestione ed organizzazione della sicurezza 3- Individuazione e valutazione dei rischi 4- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori |
16h da completarsi nell’arco di 12 mesi |
(*) in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze
ATECO 2002-2007
Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori costituisce credito formativo permanente.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
Nello specifico:
- Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore.
- Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
- Qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.
Per tutti i lavoratori, dirigenti e preposti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.
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