Appalti Pubblici

Appalti servizi energetici: NO dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici a bandi di gara capestro vaghi ed incompleti

Con la DETERMINAZIONE n. 7 del 24 novembre 2011 dell’AVCP vengono aggiornate le “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”.

Il documento contiene precise indicazioni, utili anche a specificare i contenuti necessari alla formazione corretta di bandi di gara relativi ai servizi energetici. E’ infatti ancora diffusa, anche recentemente in Lombardia, la prassi di focalizzare gli appalti dei servizi energetici solo con riferimento al D.Lgs. 115/08,delegando al proponente l’offerta tutti gli oneri per definire i contenuti tecnici ed economici dell’offerta stessa, in totale assenza di previsioni da parte dell’ente appaltante in sede di gara. (documento scaricabile in Home su colonna a destra XDownload)

Tale prassi, nettamente in contrasto con le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento attuativo, viene ora ancor più contrastata dalla Determinazione dell’AVCP , che a pagina 7 recita:

“Occorre, infine, porre attenzione alla circostanza che la fase di gara deve essere strettamente correlata a quella di progettazione ed a quella di esecuzione. I criteri ed i sub-criteri di valutazione ed i loro pesi e sub-pesi devono essere individuati sinergicamente dal responsabile del procedimento e dal progettista del contratto, chiamato, quest’ultimo, a corredare gli elaborati, a base dell’affidamento, da un capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L’anello di congiunzione tra progettazione a monte, offerta in sede di gara ed esecuzione della prestazione è costituito dal contratto che deve contenere tutti gli elementi e gli strumenti atti a verificare il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta. La debolezza dei contratti – in termini di mancanza di chiarezza ovvero di completezza nell’articolato – concorrono ad aumentare i rischi di inefficacia e/o inefficienza dell’appalto, nonché a compromettere la qualità delle prestazioni che rappresenta uno dei principi fondamentali della normativa sui contratti pubblici (art. 2 comma 1, del Codice). In tal senso appare evidente la profonda correlazione che intercorre tra le criticità riscontrabili nella fase esecutiva e le carenze riconducibili ad una incompleta predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, della relativa documentazione di gara (bando di gara, disciplinare, lettera di invito, contratto, capitolato speciale ecc.). In sostanza, non è sufficiente l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed un peso congruo all’offerta tecnica a garantire la qualità della performance dell’appaltatore, se questo sistema non è accompagnato da un’adeguata progettazione dei servizi/forniture, ai fini dell’indizione della gara. Ciò postula la necessità di redigere uno schema di contratto, nel quale devono essere presenti gli strumenti necessari a garantire il controllo del livello qualitativo della prestazione resa (KPI, SLA), una stima analitica dei servizi (sul punto, si veda anche la determinazione n. 6 dell’8 luglio 2009 e, in particolare, la parte D) ed una sorta di cronoprogramma che faciliterebbe il controllo delle prestazioni in fase esecutiva. In mancanza di una definizione ex ante di tali aspetti, gli elementi di valutazione ed i relativi pesi non possono essere individuati in modo efficace.”

 

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