Nell’ambito dell’approvazione alla Camera della manovra Salva Italia è stato approvato un Ordine del Giorno,approvato dal Governo alla Camera dei Deputati , nel quale il Governo stesso si impegna ad eliminare la diseguale tassazione per IRES, IRAP e IMU che, stante la vigente legislazione, colpisce gli alloggi popolari di proprietà degli IACP (rispetto ai medesimi alloggi di proprietà dei Comuni) e, a prevedere, per gli Istituti Autonomi Case Popolari l’estensione della detrazione fiscale del 36 e 55 per cento in caso di ristrutturazione e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Tale Ordine del Giorno, a firma dell’On. Vincenzo Gibiino, Presidente del Collegio Sindacale di Federcasa, riporta il seguente testo.
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
in sede di esame dell’A.C.4829-A,
premesso che
- l’articolo 13 del decreto anticipa in via sperimentale dal 2012 e fino al 2014 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), istituita e regolata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); si prevede un’applicazione a regime dell’imposta a partire dal 2015;
- per effetto delle norme del decreto l’IMU si applicherà anche all’abitazione principale e alle sue pertinenze; inoltre, rispetto alla disciplina vigente a fini ICI, le disposizioni del decreto modificano, in aumento, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali;
- l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura di base dello 0,76 per cento; è data facoltà ai comuni, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento anche nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; il decreto dispone una detrazione pari a 200 euro dall’imposta dovuta sull’abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale; i comuni hanno facoltà di elevare tale importo, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
- questa detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (come già previsto dall’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992);
- all’articolo 4, si dispone la stabilizzazione della detrazioni a sostegno degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici, con l’inserimento di un nuovo articolo 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) con un’aliquota del 36 per cento, per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
considerato che
- sia la disciplina IMU, sia la tassazione in sede IRES e IRAP prevede un diverso prelievo tributario tra immobili con uguali caratteristiche – gli alloggi sociali – assegnati per la medesima finalità “locazione a titolo di abitazione principale” in proprietà di enti diversi: i Comuni (quando gestiscono direttamente o con proprie aziende il servizio di edilizia residenziale pubblica) e gli ex-Istituti Autonomi Case Popolari, posseduti al 100% da altri enti territoriali (Regioni, Province); questa situazione può configurare anche un potenziale conflitto tra poteri dello Stato;
Impegna il Governo
- a disporre opportune modifiche della legislazione vigente allo scopo di prevedere l’eliminazione della diseguale tassazione per IRES, IRAP e IMU, che colpisce gli alloggi popolari di proprietà degli IACP, comunque denominati, rispetto agli stessi alloggi popolari di proprietà degli enti locali;
- a prevedere per gli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, già esenti dall’ICI, a norma dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dal D.L. 27-5-2008 n. 93, l’esenzione dall’IMU, e di estendere a tali enti le detrazioni fiscali del 36 e del 55 per cento per la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio.
On. Vincenzo Gibiino
Leave a Reply