Certificazioni ISO UNI

IL PREMIO PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Il Quarto Conto Energia, in vigore dalla fine di maggio 2011, prevede (art. 13) che i “piccoli impianti” fotovoltaici – cioè fino a 1 MW – installati sugli edifici e quelli “con caratteristiche innovative” integrati negli edifici – possano beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle normali tariffe incentivanti previste dal suddetto Conto Energia, qualora abbinati ad interventi migliorativi delle prestazioni energetiche nell’edificio o nell’unità immobiliare in cui è stato realizzato l’impianto FV. Dopo tali interventi, va presentata istanza per il riconoscimento del premio al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) corredata delle certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare, come illustriamo di seguito. L’accesso al premio in questione è alternativo all’accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio. Infine, per gli edifici parzialmente climatizzati, accede al premio la produzione della porzione di impianto FV che sottende l’equivalente della superficie utile climatizzata.

L’ITER PER ACCEDERE AL PREMIO

 

Per accedere al premio sull’uso efficiente dell’energia, il soggetto responsabile dell’impianto FV deve: (a) dotarsi di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare;

(b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, deve effettuare interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli “indici di prestazione energetica” estiva e invernale dell’involucro edilizio relativi all’edificio o all’unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica; (c) dotarsi di una nuova certificazione energetica dell’edificio o unità immobiliare per dimostrare l’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione di cui al punto (a).

 

RICONOSCIMENTO DEL PREMIO

Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento di tale istanza e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante: se ad es. miglioro le prestazioni energetiche dell’edificio del 50%, il premio è del 25%, e viene riconosciuto per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. A decorrere dal 2013, la tariffa a cui è applicato l’incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull’intera energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico. Tale premio è da intendersi non cumulabile con altri tipi di premio.

 

INTERVENTI SUCCESSIVI O IN NUOVI EDIFICI

L’esecuzione di nuovi interventi sull’involucro edilizio che conseguano un’ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’edificio o unità immobiliare, certificata con le modalità illustrate in precedenza, è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in sempre in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il limite massimo del 30%. Per i “piccoli impianti” realizzati su edifici di nuova costruzione il premio consiste in una maggiorazione del 30%, qualora sia conseguita una prestazione energetica – attestata da certificazione energetica – per il raffrescamento estivo dell’involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all’art. 4, comma 3, del D.L. n. 59/2009, nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi del medesimo decreto legge.

 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA: COSA È

Si tratta di un documento che qualifica energeticamente l’edificio attraverso la valutazione dei suoi “consumi” (in analogia a quanto avviene con le classi energetiche degli elettrodomestici), ed ha anche lo scopo di individuare e promuovere gli interventi di miglioramento più efficaci e convenienti. La certificazione è già obbligatoria per i nuovi edifici. Per gli edifici preesistenti, l’obbligo di dotarsi della certificazione energetica scatta al momento della compravendita. Inoltre copia del certificato dovrà essere messa a disposizione dell’affittuario in caso di locazione. La certificazione è obbligatoria anche nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti. In generale, la certificazione energetica prevede che un professionista abilitato faccia un check-up dell’edificio e, sulla base dei dati rilevati, ne calcoli i consumi e ne attribuisca la classe energetica. Egli deve inoltre indicare gli interventi utili a migliorare le prestazioni dell’edificio, quindi a diminuire i consumi e salire alle classi superiori.

 

LA PROPOSTA DI SERNET RIQUALIFICAZIONI

Sernet Riqualificazioni è in grado di assistere il Committente in ogni fase di verifica e programmazione degli interventi di riqualificazione finalizzati all’ottenimento del premio sugli incentivi al fotovoltaico.

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