Attualità

INCENTIVI COGENERAZIONE: speranze deluse?

Con il Decreto Ministeriale 04/08/2011 (Gazzetta ufficiale 19/09/2011 n. 218) del Ministero dello Sviluppo Economico  (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE) e con il successivo Decreto 5 settembre 2011 (Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento) il governo a modificato il regime di sostegno alla cogenerazione per tenere conto dell’evoluzione della tecnica nel settore, così come è stato fatto in primavera per gli impianti fotovoltaici.

Sernet Riqualificazioni sta costruendo dei modelli di applicazione della cogenerazione nel settore residenziale, verificando la sostenibilità dei progetti, con particolare riferimento alla micro generazione. In questo ambito il settore è stato definito da tempo come in procinto di svilupparsi decisamente, ma in realtà una serie di resistenze normative e di blocchi corporativi rendono difficile lo sviluppo della produzione di energia elettrica nei condomini attraverso la cogenerazione.

Il primo aspetto riguarda le regole per la definizione dei sistemi semplici di produzione e consumo. Il DCO 33/11 dell’Autorità per l’Energia afferma: “per definizione di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) si intende l’insieme dei:

a) Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE), cioè quelle configurazioni impiantistiche in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, ad una unità di consumo di una persona fisica o ad una o più unità di consumo di un’unica persona giuridica, o di più persone giuridiche appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno di un’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario.

b) ……

Tutti questi sistemi SSPC sono caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale o di più clienti finali qualora appartenenti allo stesso gruppo societario. Si ricorda, al riguardo, che il cliente finale è definito dal decreto legislativo n. 79/99 come “la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio”. Pertanto, il condominio, il consorzio, la cooperativa o qualunque altra tipologia di persona giuridica possono essere considerati come unico cliente finale solo in relazione ai prelievi a loro direttamente imputabili e non anche in relazione ai prelievi imputabili ai singoli condòmini, consorziati o membri della cooperativa. Ciò significa che, in relazione a questi ultimi prelievi, il condominio, il consorzio, la cooperativa o qualunque altra tipologia di persona giuridica al più possono svolgere il ruolo di rappresentante unico, a fini commerciali, di una pluralità di clienti finali distinti. Ad esempio, nel caso di condominio nel quale viene realizzato un impianto di produzione di energia elettrica, è possibile configurare un SAAE avente come cliente finale il condominio (persona giuridica) solo se costituito dall’impianto di produzione e dalle utenze relative alle parti comuni condominiali, escludendo quindi le utenze dei singoli condòmini.”

Ciò significa che se installiamo un Cogeneratore ad Alto Rendimento in un condominio, così come è stato fino ad oggi,  il consumo elettrico al quale possiamo corrispondere, riguarda esclusivamente le utenze condominiali, limitando fortemente le potenzialità dell’installazione. Questo blocco è sicuramente voluto dai grandi distributori di energia elettrica che devono farsi carico della costruzione e mantenimento della rete di distribuzione e che dunque vedono con pericolo l’eccessivo sviluppo di una generazione distribuita. Si valuti però l’interesse nazionale, in considerazione dell’energia dispersa dalla rete, pari a circa il 90% di quella prodotta nelle grandi centrali.

Veniamo ora ad analizzare il sistema degli incentivi, basati sull’assegnazione di Certificati Bianchi e sulla defiscalizzazione delle accise del gas naturale associabile alla produzione di energia elettrica. Su questi aspetti occorre dunque registrare le novità recenti, i decreti di agosto e settembre per i certificati bianchi e le disposizioni dell’Agenzia per le Dogane per la defiscalizzazione delle accise sul gas. In questa sede non intendiamo certo sviluppare calcoli che risulterebbero molto articolati in funzione delle potenze dei cogeneratori e delle applicazioni conseguenti.

Le verifiche che stiamo operando come Sernet Riqualificazioni sulla micro generazione, si svolgono su possibili  applicazioni in condomini da 8 a 48 appartamenti, con potenze elettriche di cogenerazione da 5 a 30 kW. I risultati di queste verifiche conducono a valori di vantaggi economici sotto forma di certificati bianchi e defiscalizzazione gas che si stabilizzano tra 9 e 10 €/MWh, a fronte di elevati costi per i relativi investimenti.

I vantaggi economici sono dunque molto contenuti e viene da chiedersi se l’insieme delle politiche adottate rappresentino davvero un incentivo allo sviluppo del settore, oppure l’abituale mortificazione per quelle imprese che fanno dell’innovazione e della ricerca in un settore chiave per il nostro futuro una scommessa utile a tutti.

Riccardo Valz Gris

 

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