Attualità

Il livello di dettaglio degli appalti di servizi energetici

Delibera chiarificatrice dell’Autorità per i Contratti Pubblici. Non sono più ammesse gare d’appalto vaghe senza precisi modelli contrattuali e finanziari di riferimento.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che con la delibera n. 71/2011 fornisce delle raccomandazioni per garantire la correttezza degli affidamenti riguardanti i contratti di global service aventi ad oggetto l’efficienza energetica, realizzati con finanziamento tramite terzi.

A partire dalla contestazione di un affidamento del global service per l’adeguamento manutenzione ventennale degli impianti di illuminazione comunali, l’Autorità definisce la natura giuridica dei Contratti di Prestazione Energetica con Finanziamento Tramite Terzi, come “contratti di servizi, o contratti misti di servizi, forniture e lavori, la cui disciplina deve essere stabilita in relazione ai criteri relativi ai contratti misti previsti all’art. 14 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).”

Definizione dei bandi di gara

Negli appalti che riguardano questo settore, l’Authority ha spesso riscontrato una carente definizione dei bandi di gara e una conseguente difficile lettura da parte dei concorrenti dell’effettivo modello contrattuale, che finisce per determinare una scarsa partecipazione da parte delle potenziali ditte interessate, che spesso crea la condizione per l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta precedentemente affidataria.

Nella delibera, l’Autorità ricorda che gli atti di gara per questa tipologia di affidamento “dovrebbero essere formulati in modo da dare evidenza della corretta definizione dei consumi energetici storici (diagnosi energetica) e di una adeguata progettazione (studio di fattibilità o progetto preliminare) di un piano di ammortamento e di ripartizione dei programmati risparmi”. Infatti, il contratto di finanziamento tramite terzi “deve chiarire bene gli specifici ruoli dei contraenti stabilendo e regolamentando le reciproche responsabilità, la ripartizione dei benefici, dei rischi e definendo anche le garanzie”.

Inoltre, a monte dell’appalto occorre concordare le modalità di calcolo del “valore monetario del risparmio energetico” usato come base di calcolo del canone; e prevedere le ipotesi di integrazione, rimozione o sostituzione degli impianti.

In fase di esecuzione del contratto, infine, l’Avcp raccomanda alle amministrazioni pubbliche di accertare che il fornitore installi gli impianti nei tempi stabiliti, che gli impianti siano installati correttamente e che funzionino come da progetto, di verificare il valore monetario dei risparmi energetici ottenuti e i rispettivi sistemi di calcolo, di effettuare il monitoraggio dei risultati predisponendo eventuali azioni correttive per ripristinare o mantenere la performance, e infine effettuare report di confronto tra risparmio ottenuto e risparmio previsto.

Alleghiamo alla presente il testo integrale della delibera

 

Deliberazione n. 71 Adunanza del 6 luglio 2011

Fascicolo :  VISF 86019/2011

Oggetto: Bando di gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento  dell’appalto inerente il servizio di gestione integrata della manutenzione  ordinaria, preventivo programmata e straordinaria, con la formula del global  service, di manutenzione ai sensi della norma UNI 10685, inclusa la fornitura  di energia elettrica, e la progettazione definitiva, esecutiva e la  realizzazione di lavori iniziali di riqualifica, messa a norma quadri,  risparmio energetico, contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di  pubblica illuminazione comunali, con il ricorso all’opzione del finanziamento  tramite terzi.

Importo complessivo a base d’asta € 3.021.698,67 . Durata 20 anni

Stazione Appaltante: Comune di Tricarico (MT)

Esponente: Labbadessa Leonardo

Il  Consiglio

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Vista la Direttiva 2006/32/CE recepita con d.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008;

Visto il Libro  Verde per l’anno 2005 ed il Piano d’Azione per l’Efficienza energetica  2007/2012;

Vista la Relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e  Forniture

 

Considerato in fatto

L’Amministrazione  comunale di Tricarico, nel corso del 2010, ha indetto una gara con procedura  aperta avente ad oggetto il servizio di gestione integrata degli impianti di  pubblica illuminazione di proprietà comunale con il ricorso all’opzione del  finanziamento tramite terzi.

Il bando di gara  è stato oggetto di un esposto, diretto anche alla competente Procura della  Repubblica, in cui vengono segnalate diverse anomalie. In particolare  l’esponente segnala difformità tra il bando e il disciplinare di gara,  pubblicati dal RUP, e quelli approvati con Determinazione n.104/2010 del  Responsabile dell’area Tecnica dell’Amministrazione. Inoltre l’esponente  richiede una puntuale verifica di liceità del bando, ritenendo lo stesso  limitativo della concorrenza in ordine alla richiesta dei requisiti di  partecipazione e non correttamente elaborato nella definizione degli elementi  per formulare adeguatamente l’offerta.

La questione  prende avvio dalla delibera a contrarre n° 144 del 29.11.2007, con cui il Comune  di Tricarico ha stabilito di procedere all’affidamento del servizio di cui  trattasi in regime di Finanziamento Tramite Terzi (FTT), senza investimenti da  parte dell’Amministrazione, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica.

Successivamente  con determina n. 104 del 23.4.2010 il Responsabile dell’Area Tecnica  ha approvato   il bando, il disciplinare ed il Capitolato Speciale d’Appalto.

Al momento della  pubblicazione il nuovo Rup ha modificato, senza l’approvazione dovuta, gli atti  di gara, in contrasto con le prescrizioni dettate dall’art. 107, comma 2, del  d.lgs. 267/2000.

L’esponente,  inoltre, informa che tale supposta difformità gli ha impedito  la partecipazione alla gara ed ha invece  agevolato la riconferma  della gestione  alla ditta uscente.

 

Ritenuto in diritto

La problematica sollevata è connessa all’utilizzo del  Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.), strumento che, nel settore energetico, va  trovando sempre più ampia applicazione .

Successivamente all’uscita del Libro Verde  sull’efficienza energetica del giugno 2005, con Direttiva 2006/32/CE, recepita dal nostro Paese  dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, la Commissione Europea ha dato indicazioni  agli Stati membri di predisporre specifici piani per il coinvolgimento degli  enti locali, in qualità di stazioni appaltanti, nel miglioramento dei propri  impianti di illuminazione, ovvero, nell’incentivazione dei  contratti  di efficienza energetica (Piano di Azione per l’efficienza energetica 2007/2012).

In ambito europeo i servizi energetici  sono resi da specifiche Compagnie denominate E.S.Co.  (Energy Service Company).

Attraverso  lo strumento del FTT le E.S.Co. o altri soggetti qualificati possono favorire  gli interventi di razionalizzazione energetica, sostenuti non più da contributi  pubblici a fondo perduto o dal credito tradizionale ma da investimenti  attivabili con capitale privato, realizzando così una forma di partenariato  pubblico privato (PPP).

L’appalto realizzato attraverso l’FTT si  caratterizza, proprio per la formula del finanziamento, nella fornitura globale  dei servizi di: diagnosi, finanziamento, progettazione, installazione, gestione  e manutenzione di un impianto tecnologico (spesso di illuminazione pubblica)  dalle cui prestazioni deriverà il risparmio energetico e quindi monetario che  permetterà all’impresa aggiudicataria dell’appalto misto di concessione con  durata a lungo termine di recuperare l’investimento effettuato e remunerare il  capitale investito.

Il  risparmio realizzato rappresenterà l’introito per la ditta aggiudicataria  dell’appalto, in quanto il sistema di investimento tramite terzi rappresenta la  realizzazione dell’intervento a titolo non oneroso per l’Amministrazione.

Infatti,  questa, affiderà l’appalto alla ditta che avrà proposto, a proprio onere nel  progetto/offerta, l’intervento di risparmio energetico (minor consumo di  energia elettrica a parità di servizi resi) più adeguato e convincente.

In  sostanza i contratti di efficienza energetica sono contratti di servizi, o  contratti misti di servizi, forniture e lavori, la cui disciplina deve essere  stabilita in relazione ai criteri relativi ai contratti misti previsti all’art. 14 del Codice dei contratti  pubblici (d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).

In  linea generale, si osserva che  gli atti  di gara per tale tipologia di affidamento, in sintonia con la legislazione  comunitaria e nazionale vigenti, dovrebbero essere formulati in modo da dare  evidenza della corretta definizione dei consumi energetici storici (diagnosi  energetica) e di una adeguata progettazione (studio di fattibilità o progetto  preliminare) di un piano di ammortamento e di ripartizione dei programmati  risparmi. Infatti il contratto di FTT deve chiarire bene gli specifici ruoli  dei contraenti stabilendo e regolamentando le reciproche responsabilità, la  ripartizione dei benefici, dei rischi e definendo anche le garanzie.

L’aggiudicataria della gara deve impegnarsi a progettare,  finanziare, realizzare, gestire e mantenere in efficienza l’impianto, a  consegnarlo all’utente in buono stato di conservazione allo scadere del  contratto dopo che si è ripagata l’investimento ed il profitto con il risparmio  ottenuto; mentre l’Amministrazione appaltante si impegna a garantire un  utilizzo costante dell’energia prodotta dall’impianto, nei modi, forme e tempi,  in base ai quali è stato elaborato lo studio di fattibilità tecnico-economico,  nonché a corrispondere alla Società di servizi un canone che potrà essere  computato secondo i seguenti modelli contrattuali: lo “shared savings”, il “first out” e il “guaranteed savings”.

Negli appalti  riguardanti il settore di cui si tratta, si è riscontrata spesso, nell’ambito  dell’attività di vigilanza svolta da questa Autorità, una carente definizione  dei bandi di gara nel senso voluto dalla Direttiva comunitaria, e una  conseguente difficile lettura da parte dei concorrenti dell’effettivo modello  contrattuale.

Anche in merito  all’insufficiente definizione dello studio di fattibilità, si verifica una  scarsa partecipazione da parte delle potenziali Ditte interessate, che spesso  crea la condizione per l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta precedentemente  affidataria.

Tali aspetti  critici riflettono in realtà la necessità di colmare lacune normative che,  parallelamente a quanto previsto per la finanza di progetto (artt. 152 e 153  del Codice e art. 278 del d.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione del  Codice) dispongano anche per lo strumento  della locazione finanziaria nei servizi, ossia anche per il FTT (art. 152 del  Codice) la procedura equivalente di affidamento, rispetto alla quale anche le  prescrizioni recate dal d.lgs. 115/2008 risultano altamente carenti soprattutto  quando si rivolgono ad operatori diversi dalle E.S.Co.

Lo strumento  della locazione finanziaria, infatti, costituisce una forma ulteriore e diversa  di partenariato rispetto alla finanza di progetto e richiede forme di  intervento che ne rendano agevole e uniforme la diffusione.

Nel  merito, si rende necessario porre attenzione specifica alla procedura di gara,  ora  sommariamente regolata solo  dall’art. 15 del d.lgs.115/08.

Tale  formulazione generica, che viene utilizzata dalle SS.AA. nella maggioranza dei  casi con la predisposizione di bandi a procedura aperta e dunque di (apparente)  apertura al mercato, di fatto non consente una reale selezione degli operatori  qualificati in materia di risparmio energetico, con ricadute negative sulla  qualità della prestazione e, a monte, sulle procedure di gara, cui partecipano  in maniera indifferenziata tutti gli operatori economici, indipendentemente da  una effettiva qualificazione allo svolgimento dell’attività richiesta.

In  concreto le gare spesso vanno deserte o vengono aggiudicate ai pochi operatori  che, pur in possesso di esperienza in materia di impianti tradizionali in  quanto eventualmente gestori uscenti, non sono in grado di assicurare tuttavia  la qualità e il risparmio energetico che costituiscono in definitiva lo scopo  ultimo della normativa comunitaria.

Va  sottolineato infatti che l’impresa non si limita a fornire semplicemente le  risorse finanziarie con le quali realizzare l’investimento, ma deve possedere  le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessarie per  realizzare quanto commissionato, dunque deve fornire tutti i servizi tecnici,  commerciali finanziari necessari per realizzare un intervento di  razionalizzazione energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il  rischio del mancato risparmio.

La circostanza  non è senza importanza ove si consideri che sono essenziali, per un utile  funzionamento del sistema di FTT: una corretta diagnosi energetica; uno studio  di fattibilità, un corretto piano finanziario che preveda il periodo di  ammortamento del capitale impegnato e il relativo tempo di ritorno, capacità di  cui non tutte le ditte sono in possesso.

Vi è da  aggiungere, poi, che i contratti di efficienza energetica, per i quali è  appunto previsto il FTT, sono basati sulla stima, la più esatta possibile, dei  costi da sostenere e dei ricavi attesi.Bisogna quindi individuare chiaramente la  ripartizione dei rischi e dei benefici tra committente e appaltatore; inoltre  deve essere dedicata particolare attenzione al metodo di contabilizzazione del  risparmio energetico.

Infatti un contratto di FTT di servizi in campo energetico implica un  rapporto finanziario a lungo termine tra la società fornitrice di servizi e il  consumatore di energia  e per questo  occorre porre particolare attenzione anche al pagamento.

In merito a quest’ultimo, ovvero, alle procedure in base alle quali la  società fornitrice dei servizi riceve il compenso per le proprie prestazioni, è  previsto che l’Amministrazione paghi all’Appaltatore un canone mensile basato  su una quota del valore dell’energia risparmiata, canone cui la ES.Co o altra  società ha diritto in virtù del contratto.

Il “valore monetario del risparmio energetico”, le cui modalità di  calcolo devono essere concordate a monte dell’appalto, viene usato quale base  di calcolo del canone.

Sulla valutazione, contabilizzazione e quantificazione del risparmio  energetico è fondato o meno il successo dell’iniziativa, pertanto il metodo di  contabilizzazione deve essere esplicitato e tenere conto anche delle variazioni  del processo che interessa il risparmio (qualità del prodotto, materie prime,  etc.).

Trattandosi, come  si diceva innanzi, di un rapporto che si proietta in un arco temporale molto  esteso, in cui la tecnologia è suscettibile di evoluzione, occorre inoltre  prevedere le ipotesi di integrazione,  rimozione o sostituzione degli impianti.

Infine è  importante che venga posta particolare attenzione alla fase di esecuzione in  modo che il contratto sia gestito ed eseguito nel modo più efficace possibile e  dunque occorre :

-accertare che il  fornitore installi gli impianti nei tempi stabiliti;

-accertare che  gli impianti siano installati correttamente e che funzionino come da progetto e  verificare il valore monetario dei risparmi energetici ottenuti ed i rispettivi  sistemi di calcolo;

-effettuare il  monitoraggio sui risultati e predisporre eventuali azioni correttive per  ripristinare o mantenere la performance;

-effettuare report di confronto tra risparmio  ottenuto e risparmio previsto.

 

Aspetti  critici attinenti agli atti di gara

Si  premette che l’intervento di cui si   tratta rientra nelle finalità perseguite dal d.lgs 115/08, provvedimento  normativo volto a eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato  che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia e a creare le condizioni  per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici.

In  merito a quanto illustrato sugli aspetti generali dello strumento F.T.T., si  osserva che per i rilevanti importi e per i tempi di concessione in gestione (tra i 10 e 25  anni), normalmente caratterizzanti tali contratti di efficienza energetica nel  nostro paese, il caso del Comune di Tricarico si distingue sopratutto per la  durata dell’affidamento relativamente all’elementare tipologia di intervento,  che come si vedrà in seguito, si presenta, a causa della carenza di input alle soluzioni progettuali del  risparmio energetico, come una mera ordinaria buona manutenzione.

L’appalto in questione affida il servizio di  gestione integrata della manutenzione ordinaria, preventivo programmata e  straordinaria, con la formula del global service, di manutenzione ai sensi  della norma UNI 10685, inclusa la fornitura di energia elettrica, e la  progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione di lavori iniziali di  riqualifica, messa a norma quadri, risparmio energetico, contenimento  dell’inquinamento luminoso degli impianti di pubblica illuminazione comunali, con  il ricorso all’opzione del finanziamento tramite terzi,  per l’importo complessivo a base d’asta di € 3.021.698,67 per una durata di venti anni.

Ora,  considerata la finalità primaria che giustifica l’utilizzo del FTT, che rimane  qualificato dall’impegno contrattuale al risparmio energetico come unica fonte  dell’utile d’impresa, è evidente che questo elemento caratterizza e diversifica  detto strumento da un ordinario appalto di manutenzione e riqualificazione.

Diversamente,  anche solo con riferimento all’oggetto dell’appalto in esame, emerge invece che  la  soluzione del c.d. “global service”,  di cui alla norma UNI 10685, quale mezzo di gestione e manutenzione di complessi immobiliari, rappresenta la  vera finalità dell’appalto.

Con specifico riferimento alla norma UNI,  peraltro, apparirebbe più appropriato il richiamo alla norma UNI 11248/2007.  Infatti i requisiti prestazionali richiesti ad un impianto di illuminazione  variano a seconda delle destinazioni d’uso dell’area o della rete stradale.

La norma UNI 11248/2007 identifica gli  aspetti che condizionano l’illuminazione stradale e, attraverso opportune  valutazioni dei rischi, permette il conseguimento del risparmio energetico e la  riduzione dell’impatto ambientale.

Sempre con riferimento alla reale natura  dell’intervento, vi è da osservare che l’art. 16, comma 4, che rimanda  all’allegato II del citato decreto legislativo 115/08, individua il livello di  qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici sia nelle ESCo  sia nelle ditte certificate per il sistema di gestione energia, mentre nel  bando per l’appalto in questione sono richiesti, oltre alla OG 10 class. II, i  requisiti essenziali per le attività di progettazione, gestione e manutenzione  di impianti elettrici in genere o di pubblica illuminazione comunali, senza  alcun riferimento ad  esperienze e  competenze sul risparmio energetico.

Inoltre,  la sostituzione delle lampade, ovvero l’azione sulla quale si concentra  l’appalto in questione, richiederebbe, pur essendo un intervento minimale,  un’analisi approfondita con lo scopo di sfruttare appieno l’effetto dell’azione  di rinnovamento sia per quanto riguarda i valori medi di luminanza e/o  illuminanti, sia con riferimento a quanto previsto dalle norme in materia.

Ad  esempio, sarebbe stato compito dell’A. A. individuare dove e quante  realizzazioni ex novo dell’impianto  sono ritenute necessarie.

In  buona sostanza l’Amministrazione ha predisposto un bando di gara e relativi  atti, per un impegno contrattuale continuativo (20 anni) e innovativo nella  formula di finanziamento (FTT), senza conoscere in modo approfondito la  condizione dell’impianto oggetto dell’appalto e gli interventi necessari al  miglioramento delle sue funzioni.

Normalmente  il punto di partenza ottimale dovrebbe essere rappresentato dal piano  regolatore dell’illuminazione comunale che tuttavia, essendo uno strumento  urbanistico non obbligatorio non è stato adottato da tutti i Comuni italiani e  che, in termini di progettazione, offrirebbe un valido supporto evitando errori  e imprecisioni.

Ciò  nonostante, tenuto conto della peculiarità della prestazione, non si sarebbe  dovuto prescindere, onde consentire un’offerta adeguata, da un’analisi di  massima relativa almeno a:
rilievo  e analisi dell’illuminazione esistente; classificazione di differenti aree  urbane; classificazione di elementi urbani di particolare significato  (monumenti, chiese, piazze); pianificazione degli interventi da effettuare  nelle diverse aree; progettazione illuminotecnica per l’attuazione degli  interventi.

Anche in relazione  ai requisiti di partecipazione chiesti nel bando,  si rileva che questi sembrano declinati con riferimento ad appalti di manutenzione,  installazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica comunemente  intesi.

In realtà, in termini di trasparenza e favor partecipationis, il bando risulta  conforme ai principi che regolano le procedure  concorrenziali nell’ambito dell’evidenza pubblica, in quanto l’art. 15 del  d.lgs. 115/08 non obbliga alla scelta di una determinata procedura di gara, ma  soltanto all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più  vantaggiosa.

Tuttavia, tale scelta operata dal  legislatore, automaticamente riporta a quanto previsto dall’art. 55, comma 2,  del Codice, ove viene stabilito che : “le stazioni appaltanti utilizzano di  preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la  sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta  economicamente più vantaggiosa”. Ora, nella fattispecie concreta ricorrono  entrambe le ipotesi e l’adozione della procedura ristretta appare più aderente  alla ratio del d.lgs. 115/08 (artt.  da 12 a 16) che ispira gli interventi in FTT, in quanto consentirebbe la  preselezione e la partecipazione di ditte qualificate nel settore energetico.

Né può essere sollevata alcuna obiezione  circa l’opportunità, che qui si ravvisa, della richiesta di requisiti  specifici. Infatti, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla  singola gara, l’Autorità ha già espresso l’avviso secondo il quale le stazioni  appaltanti possono individuare requisiti rigorosi e anche superiori rispetto a  quelli previsti dalla legge al fine di approntare gli strumenti e le misure più  adeguati , congrui, efficienti ed efficaci per il corretto ed effettivo  perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da  affidare. In particolare, in materia di gare per l’affidamento di servizi,  l’amministrazione può fissare requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione  della capacità tecnica e professionale dell’operatore partecipante, sempreché  essi non appaiano in alcun modo illogici e sproporzionati, tenuto conto della  rilevanza economica del contratto da stipulare. Nel caso di specie, trattandosi  dell’affidamento ventennale di un servizio pubblico a rilevanza economica di  importo sopra soglia, risulta appropriata la richiesta ai partecipanti di  requisiti adeguati alla tipologia del servizio da effettuare.

Di contro, l’apertura indiscriminata a  tutte le Ditte non specificamente qualificate, opera in questo campo una  restrizione di fatto della concorrenza in quanto rimane preclusa  la partecipazione a tutte quelle ditte che,  in mancanza di dati progettuali precisi e non conoscendo a fondo, diversamente dal  gestore uscente, la condizione dell’impianto di illuminazione sul quale  dovrebbero intervenire con il ricorso all’opzione del finanziamento tramite  terzi, hanno presumibilmente difficoltà a esprimere un’ offerta competitiva.

E’  significativo poi, in merito ad una carente visione unitaria dell’intervento,  quanto emerge anche dal chiarimento al quesito n. 4 posto da altro potenziale  concorrente, da cui si evince che insistono sul territorio comunale impianti di  proprietà di Enel Sole S.p.A. Tale coesistenza verosimilmente necessita di  forme di coordinamento o di soluzione di eventuali problematiche derivanti  dalla promiscuità degli impianti, di cui non si tiene conto negli atti di gara  e che pure avrebbero potuto avere influenza nella formulazione dell’offerta.

Peraltro, formano oggetto del Capitolato,  le seguenti attività “accessorie e marginali” (formulate evidentemente ai sensi  dell’art. 76 del d.lgs. 163/06 in tema di varianti progettuali in sede di  offerta):

-gestione,esercizio e manutenzione delle  lampade votive degli altarini e dei monumenti collocati su suolo pubblico (….) compreso  l’onere per la fornitura di energia elettrica;

-gestione, esercizio e manutenzione delle  lampade votive del cimitero comunale (….) Ivi e compreso l’onere per la  fornitura di energia elettrica;

-esercizio ed eventuale assunzione degli  impianti di illuminazione nei monumenti pubblici;

-eventuale estensione dell’appalto alla  disciplina, controllo,gestione e manutenzione del  traffico (impianti semaforici,  telesorveglianza, controllo accessi aree pedonalizzate), e/o agli impianti  tecnologici, elettrici, idrici, riscaldamento, condizionamento degli edifici  comunali;

-eventuale estensione dell’appalto  all’attivazione di luminarie natalizie.

Ora tale elenco non marginale di  interventi extra-canone, da tenere in gestione futura per 20 anni, viene  individuato come offerta aggiuntiva (lettera f dei fattori di ponderazione,  valutato con 2 punti di peso totale).

La previsione di tali ulteriori  interventi extra-canone dovrebbe comportare, con la quantificazione della spesa  (circa 600 mila euro + Iva), la conseguente richiesta delle necessarie  qualificazioni e relative classifiche.

Inoltre appare  evidente che trattasi di ampliamento dell’oggetto dell’appalto posto in gara.

Sotto questo  profilo, con riferimento a quanto previsto ai sensi dell’articolo 76 del d.lgs.  n. 163/2006, questa Autorità si è già espressa in diversi pareri e  deliberazioni (Del. n. 253 del 12 luglio 2007; Parere n. 142 del 3.12.2009),  chiarendo che la variazione migliorativa, tuttavia, è legittimamente ammessa  sempre che sia riconducibile nella sfera delle migliori modalità esecutive del  progetto base, da individuare in quelle soluzioni tecniche che consentano di  realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore qualità delle  lavorazioni dedotte in contratto, salve restando le scelte progettuali  fondamentali già effettuate dall’Amministrazione.

In relazione a  tale delicatissimo tema, sia con riferimento alla nozione di variante, che al  rapporto tra variante e progetto, si osserva che, se la variante migliorativa  configura un’integrazione dell’oggetto contrattuale, non può inerire a  contenuti eccedenti quell’ambito.

In definitiva la  variante deve avere carattere accessorio rispetto all’opera/servizio  progettata, altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto  ma di un nuovo appalto.

Ulteriore motivo  di perplessità scaturisce da un sommario esame dei valori di ponderazione  definiti negli atti di gara.

Si  osserva a tale riguardo la mancanza, nella griglia di valutazione dei fattori  di ponderazione, degli elementi legati al tema del risparmio energetico.  Infatti, la seconda valutazione posta dal criterio di aggiudicazione,  rappresentata dalla parte tecnico/qualità (max 60/100), riporta nell’apposita  griglia 10 fattori di ponderazione (mediante i quali è possibile ripartire i  sottopesi che determinano la sommatoria del punteggio finale) tra i quali non  compare mai l’elemento/obiettivo del risparmio energetico.

Infine, molti  aspetti relativi alle specifiche tecniche e all’esecuzione della prestazione  non appaiono sufficientemente sviluppati.

Ad esempio, per  verificare la buona esecuzione, occorrerebbe quanto meno accertare che il  fornitore installi gli impianti nei tempi stabiliti; accertare che gli impianti  siano installati correttamente e che funzionino come da progetto e verificare  il valore monetario dei risparmi energetici ottenuti ed i rispettivi sistemi di  calcolo; effettuare il monitoraggio sui risultati e predisporre eventuali  azioni correttive per ripristinare o mantenere la performance; effettuare report di confronto tra risparmio ottenuto e risparmio previsto.

Nel corso del  rapporto contrattuale, tanto più se proiettato in un arco temporale tanto  ampio, è importante rilevare il grado di adempimento rispetto sia agli  specifici requisiti fissati nel contratto (quali tempi e conformità del  prodotto/servizio) sia ad elementi “extra-contrattuali” come i livelli di  soddisfazione dell’utenza finale, la collaborazione del fornitore con  l’Amministrazione per il buon andamento della fornitura, un’accurata e  tempestiva reportistica sulle attività svolte, o altri aspetti di carattere  amministrativo come la gestione degli aspetti contabili. Ora, nel CSdA del  Comune di Tricarico, sono indicati genericamente gli obblighi dell’appaltatore,  ma non definite le modalità per mezzo delle quali effettuare tutte queste  verifiche. Ad esempio, esse dovrebbero essere effettuate nel corso dell’intera  durata del rapporto e dunque ex ante, in  itinere ed ex post, come imposto  dall’art. 313 del Regolamento al Codice in caso di prestazioni continuative,  con criteri di misurabilità della qualità come quelli sopra riportati a titolo  esemplificativo non limitati, quindi, al generico richiamo alle regole  dell’arte.

In merito poi  alla previsione delle penali, l’art. 38 del CSdA si limita a sanzionare  l’appaltatore solo in casi di ritardi nell’ultimazione dei lavori e ritardi  nella riparazione dei guasti e nell’accensione e spegnimento degli impianti,  determinando penali che, rispetto alla complessità dell’intervento, risultano  inadeguate ad ottenere un sistema efficace di vigilanza sia sullo svolgimento  dei lavori che sul servizio di gestione.

Per le motivazioni sopra richiamate

 

Il Consiglio

– approva la  presente delibera  e invita il Comune di  Tricarico a riesaminare  gli atti di gara  alla luce delle considerazioni in essa contenute ed a far conoscere le  valutazioni di competenza nonché i conseguenti provvedimenti che  l’Amministrazione comunale intende adottare in autotutela affinché vengano  ottimizzate le risorse destinate al soddisfacimento di un interesse della  collettività, con particolare riferimento alla gestione contrattuale e alla  c.d. offerta aggiuntiva;

– dispone l’invio  da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture della  presente deliberazione al Comune di Tricarico nelle persone del Sindaco e del  Responsabile del Procedimento;

– dispone altresì  l’invio da parte della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture  della presente deliberazione al segnalante.

 

Il Consigliere  Relatore:  Alessandro  Botto

Il  Presidente:  Giuseppe  Brienza

 

Depositato presso la segreteria del  Consiglio in data  22 luglio 2011

Il  Segretario:Maria Esposito

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