Contenente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il D.L. 5/2012 è intervenuto sul codice dei contratti pubblici, apportando nuove integrazioni e modifiche.
E’ prevista l’introduzione di un nuovo articolo 6-bis a definitivo riconoscimento della c.d. amministrazione digitale della Banca dati dei contratti pubblici, incardinata presso L’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, con attribuzione delle ben note funzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
Vengono altresì apportate talune modifiche ai contratti di sponsorizzazione ed ai contratti nei settori esclusi.
Dopo l’art. 199 del codice dei contratti, viene inserito il nuovo art. 199-bis, recante la Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor con riferimento ai beni culturali. Il legislatore ha previsto l’integrazione del programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato relativo al settore dei beni culturali con prescrizione di indicazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in relazione ai quali le amministrazioni competenti intendano ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. In tale allegato è previsto altresì l’inserimento degli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente.
Vengono apportate talune modifiche al nuovo Regolamento attuativo dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010); con riferimento all’art. 73 relativo alle sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione ed ecadenza dell’ autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, il legislatore si cura di specificare che la relativa sanzione venga comminata “in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’Autorita’, con dolo o colpa grave”.
Vengono introdotte modifiche in tema di certificazione dei lavori eseguiti all’estero.
Da rilevare sono altresì le importanti novità introdotte in tema di responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore nei confronti dei lavoratori.
Si riporta il testo dell’art. 21 “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”.
Infine, specifico su settori di dettaglio, il decreto semplificazioni introduce “Modifiche alla normativa per l’adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa’ di gestione aeroportuali”
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