Edilizia Sostenibilità ITACA

Il collaudo in corso d’opera. Per la Regione Lombardia esiste un regolamento specifico

Per le opere in cemento armato è previsto che la nomina del collaudatore avvenga prima dell’inizio delle opere, in modo che egli possa intervenire in qualunque fase durante il processo di costruzione. Anche nell’esecuzione delle opere pubbliche è sovente nominato un collaudatore con l’obiettivo di monitorare il processo edilizio completo e dunque non solo le componenti strutturali. In particolare in Lombardia esiste un apposito regolamento relativo alle opere pubbliche di interesse della Regione. Si tratta dunque del REGOLAMENTO REGIONALE 24 settembre 1988, n°3

“Regolamento di normativa tecnica inerente il collaudo in corso d’opera e finale per lavori
di edilizia nel settore delle opere pubbliche di competenza e di interesse regionale”.
(BURL n. 39, 1º suppl. ord. del 28 Settembre 1988 )

Evidenziamo in particolare cosa si intende per collaudo e qual’è il suo scopo.

(Foto realizzate questa mattina durante le operazioni di getto di una soletta, nel cantiere di un edificio multipiano in Cossato (Bi) dove abbiamo l’incarico di collaudatori in corso d’opera della struttura)

Art. 2.
Il collaudo delle opere di edilizia.
1. Il collaudo ha per fine l’accertamento della conformità dell’opera eseguita alle pattuizioni contrattuali ed alle regole
dell’arte, e cioè da verifica dell’esattezza dell’adempimento obbligatorio in base al quale si controlla ed accerta il
compimento del contratto di appalto.
2. L’obbligo del collaudo sorge quando l’importo netto contrattuale relativo all’esecuzione dell’opera supera
l’ammontare di lire 500 milioni o qualora l’importo netto dello stato finale supera tale ammontare.
3. Il collaudo è atto necessario e formale che non ammette omissioni né atto equipollente.
4. L’incarico di collaudo viene effettuato da singolo collaudatore o da una commissione collaudatrice.
Art. 3.
Scopo del collaudo in edilizia.
1. Mediante il collaudo si deve verificare e certificare:
a) se l’opera è stata eseguita in conformità degli atti contrattuali, debitamente approvati;
b) se l’opera è stata eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche ed in base al progetto ed alle
eventuali varianti regolarmente approvate;
c) se i dati risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di
fatto non solo per dimensioni e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;
d) se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo la stipulazione del
contratto;
e) se nella gestione dei lavori in economia sono stati curati gli interessi dell’amministrazione committente.
Art. 4.
Caratteristiche prestazionali ai fini della collaudabilità dell’opera.
1. Le caratteristiche prestazionali di un’opera ai fini della collaudabilità sono:
a) la sua rispondenza, sia in corso d’opera, che ad opera ultimata, alle Leggi vigenti ed alle normative aventi forza
di Legge;
b) il raggiungimento dei valori minimi prestazionali richiesti nelle prescrizioni tecniche;
c) l’idoneità tecnica degli impianti e dei materiali che li costituiscono.
2. La documentazione di collaudo deve comprendere attestati e certificazioni comprovanti i livelli prestazionali
accertati di opere o parti di esse in relazione a quelli richiesti specificamente, oppure in sostituzione, la dichiarazione
di conformità alle Leggi vigenti.

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