È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge in materia di semplificazione e di sviluppo (DL 5/2012), approvato nel Consiglio dei Ministri del 27 gennaio e poi tornatoci il 3 febbraio per modifiche. Tra i vari temi affrontati, ve ne è uno che, seppure non sia una novità, rappresenta un importante aggiornamento. Infatti, negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato assieme all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
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