
Che cos’è e come funziona – (Intervento redazionale)
Il risparmio conseguibile è la principale risorsa finanziaria per gli interventi di miglioramento del comportamento energetico degli edifici e degli impianti
A partire da questo slogan si sono sviluppati dei modelli finanziari che, attraverso l’associazione di interventi di riqualificazione energetica di vario tipo alla gestione del calore, consentono di ripagare l’investimento o parte di esso attraverso il risparmio conseguito
Questi modelli finanziari sono genericamente denominati come Finanziamento Tramite Terzi (FTT o TPF – Third Part Finacing nell’acronimo inglese).
•Il finanziamento tramite terzi prevede la partecipazione di un soggetto terzo che fornisce le disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento desiderato, alla ESCO o all’utente, purché esso sia caratterizzato da un rischio molto contenuto e da un flusso di cassa sostanzialmente stabile originato dai risparmi energetici conseguiti. Ciò permette infatti a tale soggetto di ripagarsi dei costi di installazione e gestione dell’impianto sostenuti in un tempo ragionevole.
L’ipotesi di base è che i flussi di cassa originati dai risparmi energetici conseguiti siano capaci di ripagare l’investimento, le spese di gestione e manutenzione degli impianti e l’eventuale acquisto di combustibili e vettori energetici in un tempo ragionevole.
Condizione necessaria per l’applicazione del FTT è comunque che si possano individuare dei criteri di valutazione dei risparmi oggettivi e condivisi fra ESCO ed utente.
Si tratta dunque di uno schema che associa al contratto di servizio un vero e proprio energy performance contracting, cioè un obbligo di risultato.
I vantaggi per l’utente di operare in uno schema comprensivo di energy performance contracting e di finanziamento tramite terzi sono:
–l’assenza o la riduzione dei rischi finanziari e l’eliminazione di quelli legati alle prestazioni dell’impianto;
–l’opportunità di realizzare interventi anche in mancanza di risorse finanziarie proprie ed in presenza di difficoltà nel reperire finanziamenti esterni, ovvero la disponibilità di risorse interne per altri compiti;
–la liberazione dalle problematiche connesse alla gestione e manutenzione dell’impianto, che viene affidata a soggetti specializzati;
–la possibilità di conseguire benefici energetico-ambientali importanti, tenuto conto del fatto che i profitti della ESCO, in presenza di un contratto ben organizzato, sono proporzionali all’efficienza dell’impianto.
I problemi tecnici sono i più comuni in ogni progetto e possono riguardare:
a) Risultati diversi rispetto a quelli previsti.
b) Ritardi nell’avvio del progetto rispetto a quanto era stato programmato. In questo caso il problema che ne deriva è di carattere finanziario perché anche il guadagno economico viene ritardato.
c) Altri fattori, oltre ai costi energetici, come per esempio: materie prime, tipo di prodotti, cicli produttivi, sistema operativo e flessibilità dell’impianto, impatto ambientale, ecc. non rispondenti in pieno a quanto progettato.
Nonostante questi non siano l’obiettivo principale del progetto, possono giocare un ruolo rilevante.
IL FONDAMENTO GIURIDICO EUROPEO
•Il Finanziamento Tramite Terzi (o FTT) come modalità per la realizzazione di interventi di risparmio energetico è previsto fin dal 1976 dalla
normativa europea in base alla
–DIRETTIVA 93/76/CEE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l’efficienza energetica (SAVE), (gli Stati membri devono permettere e sfruttare al massimo le possibilità offerte dal sistema di finanziamento tramite terzi);
–ribadito dalla DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
–Azione Prioritaria n.5.4 dell’Action Plan for Energy Efficiency predisposto dallaCommissione Europea nel 2006.
IL FONDAMENTO GIURIDICO NAZIONALE
•A livello nazionale italiano:
–DPEF 2008-2011 del 28 giugno 2007: prevede la semplificazione dell’accesso da parte della Pubblica Amministrazione a meccanismi di finanziamento tramite terzi, anche con assunzione della posizione di garanzia.
–Legge 125-2007 del 3 agosto 2007
•Art. 1, Comma 6 bis: Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell’energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, semplifica le procedure per l’accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all’efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
–DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008 , n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
•Art.2. Definizioni
–«finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;
•Art. 9. Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi (manca il decreto attuativo)
•Art. 15. Procedure di gara.
–1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del dlgs n. 163/2006, ed aventi ad oggetto l’affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all’effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall’articolo 93 del dlgs n. 163/2006, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa all’articolo 83 del dlgs n.
163/2006, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell’Amministrazione.
–2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell’ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede
secondo le procedure previste dall’articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163.
ESCO – IL FONDAMENTO GIURIDICO
•Il primo riferimento normativo alle ESCo (che peraltro non è un riferimento diretto, né offre una definizione di dette società) è contenuto
nei decreti MICA del 24 aprile 2001.
•L’art. 8 di entrambi tali decreti prevede che la realizzazione dei progetti di risparmio energetico ivi previsti (idonei al conseguimento dei certificati di risparmio energetico) possa essere affidata a:
–“b) … società controllate delle imprese di distribuzione;
–“c) … società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.”
–DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008 , n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
•Art. 2. Definizioni
–«ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario.
–Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
•Art. 9. Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi per interventi attuati da una ESCo (manca il decreto attuativo)
•Art. 16.Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
–1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con
uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e’ approvata, a seguito dell’adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in gestione dell’energia di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera z)
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